2 Maggio 2022
scritto da Redazione
(di Massimo Alibrando) L’annosa vertenza Arneo non si placa. Cambiano i Governi, le piaghe restano!
L’agricoltura versa in una situazione di drammatico impoverimento del comparto e il nostro Governo regionale che fa? Ci sguinzaglia i suoi “lavoratori” (ovviamente si fa per dire) dal momento che non ci dimostrano le proprie opere compiute almeno per il tributo 630.
Che piaga! Da giovanissimo facevamo le trasmissioni Radio c/o la Radio libera 102 di Carmelo Solimeo, in quanto volevamo affermare la tutela dei diritti Civili, con ricorsi e ricorsi Giudiziali presso le Commissioni tributarie, all’epoca da funzionario di associazione di categoria andavo io a discuterle presso le opportune sede giudiziarie. Ma ad oggi non è cambiato nulla, il potere Giudiziale nell’esercizio delle sue funzioni è limitato all’accoglimento del singolo ricorso legato al singolo avviso di accertamento per l’anno di competenza. Poi puntuale L’Ente impositore torna all’attacco. Come si può far trovare il contribuente nelle condizioni di dover adire l’Autorità Giudiziaria più volte per lo stesso tributo!?
Allora da qui si desume che è la politica il vero Governo. E’ la politica che deve fare il bene dei propri cittadini affinché si possa beneficiare dei diritti sanciti dalla Costituzione Italiana.
Le Istituzioni il nostro Grande Ente hanno lo scopo di difendere i diritti e gli interessi dei Cittadini, fornendo loro adeguata tutele. E non che da queste bisogna difendersi dovendo ricorrere al potere Giudiziale. La disciplina comune e speciale in materia di bonifica secondo la migliore Dottrina ed un orientamento giurisprudenziale ormai considerato “jus receptum” stabilisce che i proprietari di immobili siti all’interno del perimetro di contribuenza assumano l’obbligo di concorrere nella spesa necessaria ai fini dell’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica solo qualora ricevano “un beneficio diretto e specifico dall’attività” dell’Arneo. Serva un’utilitas reale dove ci sia la dimostrazione delle opere di bonifica per immobile che si assoggettato all’onere tributario, con un “incremento di valore in rapporto causale” con la realizzazione delle opere suddette e con la citata manutenzione delle stesse.
Tutte queste responsabilità si ricollegano all’intento di conseguire un vantaggio patrimoniale indebito – perché non spettante in base alla legge e provoca così un danno ingiusto, non jure e contra jus: in quanto l’Arneo pretende somme dovute per mancanza dei presupposti della tassazione. Esercitando un potere di supremazia tributaria con modalità e strumenti lesivi violando i doveri di correttezza, prudenza e diligenza della P.A.; oltre che i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione [artt. 28 e 97 Cost., 2043 c.c.; legge 212/2000].
Tutte queste responsabilità si ricollegano all’intento di conseguire un vantaggio patrimoniale indebito – perché non spettante in base alla legge e provoca così un danno ingiusto, non jure e contra jus: in quanto l’Arneo pretende somme dovute per mancanza dei presupposti della tassazione. Esercitando un potere di supremazia tributaria con modalità e strumenti lesivi violando i doveri di correttezza, prudenza e diligenza della P.A.; oltre che i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione [artt. 28 e 97 Cost., 2043 c.c.; legge 212/2000].
I contribuenti decideremo per il “cod. 630, di attivare ogni strumento di tutela, anche risarcitoria – in tutte le sedi possibili [tributaria, civile e penali] – per far valere i nostri diritti su una mendace rappresentazione della realtà.