La Corte costituzionale ci ha dato ragione: sono sempre consentiti gli interventi di recupero a fini turistici degli immobili rurali e quelli nei territori costieri previsti dal Piano paesaggistico, senza autorizzazione regionale e anche qualora le norme tecniche comunali non lo prevedano. Una norma urbanistica di ragionevolezza perché valorizza e preserva il patrimonio rurale e il paesaggio, diversamente condannati all’abbandono e alla distruzione”.
Lo comunicano i Consiglieri regionali Fabiano Amati e Donato Pentassuglia, commentando la Sentenza della Corte costituzionale del 9 febbraio 2021, n. 74, depositata il 21 aprile 2021, con cui è stata dichiarata la legittimità costituzionale dell’articolo 36 della Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52: integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali con le attività previste dalla Legge regionale sul Turismo rurale (n. 20 del 1998), senza necessità di approvazione regionale, e dall’articolo 45, commi 3 e 4 delle norme tecniche d’attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR).
“All’epoca della presentazione della norma si scatenarono una serie di referti e obiezioni, purtroppo incompetenti, rispetto alla complessità tecnica della disciplina urbanistica e paesaggistica. Tali prese di posizione trovarono sponda anche in alcune pagine e servizi informativi, purtroppo disinformati o mal consigliati e compulsati.
Nella combinazione di tali reazioni venne fuori un’aggressione tanto ingiustificata quanto gratuita nei confronti dei proponenti, con produzione di relazioni tecniche che dissimulavano intenti politici di discredito, dichiarazioni muscolose di pronta e immediata abrogazione, e insinuazioni infondate, sul piano legale e causale, di connessione di quella norma con la vicenda Costa Ripagnola.
E mentre ciò accadeva, l’unica cosa non considerata era il vero fine ambientalista e di sviluppo di quella norma: applicare con semplicità e immediatezza la legge vigente e il PPTR, in una regione che ha deciso di vivere di turismo e che almeno a parole dice di voler agevolare gli imprenditori e i lavoratori di questo settore e i tanti giovani che a quel mondo si affacciano con speranze di occupazione.
Questo fu, è e sarà il nostro intento. Curare l’ambiente, valorizzarlo e tutelarlo nella sua virtuosa combinazione con la produzione e il progresso, semplificando al massimo i procedimenti amministrativi.
Siamo dunque soddisfatti per la pronuncia della Corte costituzionale, giunta peraltro senza la costituzione in giudizio della Regione e quindi senza deduzioni contrarie a quelle del ricorrente Governo nazionale. Ciò vuol dire che la costituzionalità della norma era già scritta nell’evidenza delle sue misurate e lungimiranti parole. E su questo meditino i contestatori, per evitare di ripiombare sempre nello stesso dibattito che, dietro i valori universali della tutela ambientale e paesaggistica, cela un progetto fazioso di lotta politica”.
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