Le considerazioni del comandante della Polizia locale di Mesagne, Teodoro Nigro (nella foto) sullo sciopero nazionale degli agenti di polizia locale voluto da alcuna sigla sindacale del settore.
“Come recita la nomenclatura trattasi di polizia locale, a competenza non solo amministrativa, generale: essa, la qualifica di agente/ufficiale di polizia locale un tempo municipale e prima ancora vigile urbano, si instaura allorquando si attiva un contratto di pubblico impiego tra un privato-vincitore di concorso pubblico ed un ente locale territoriale quale Comune, Provincia, Regione, comunità montane ed ove presenti area metropolitana. Ad oggi un ruolo di guida anche normativo, è svolto dalla Regione che agisce col fine generale di uniformare le caratteristiche, le funzioni ed i compiti nonché l’aggiornamento professionale sul territorio regionale delle polizie locali.
Fermo restando i lodevoli spunti migliorativi in tema di assistenza e previdenza come necessita per una forza di polizia se pur locale, pare allo scrivente una forzatura voler perseguire parificazioni complessive alle forze di polizia nazionali quali carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e polizia penitenziaria. Il perché ha origine dettagliata nella legge sugli enti locali d.lgs 267 del 2000 meglio noto come testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, vigente. A tale legge poi si aggiungono i regolamenti sul funzionamento del servizio o del corpo di polizia locale per ogni Comune a cui merita menzione il contratto decentrato del pubblico impiego e di comparto nazionale. Tutti strumenti normativi riconducibili agli enti territoriali autarchici capaci di esercitare potestà e poteri pubblici.
Poi si evidenzia, accentuato con la pandemia prolungata un ruolo di coordinamento è svolto dal rappresentante provinciale dello Stato, il Prefetto che in piena sinergia con il Questore, svolge attività di coordinamento che spesso, normativamente parlando, “erode” in parte le prerogative del Sindaco capo dell’amministrazione responsabile del funzionamento della sua polizia per l’appunto locale in un sovrapposto di piani normativi tra competenze nazionali, competenze specifiche e competenze da emergenza sanitaria e pandemica creando un reticolo di non facile lettura tecnica se non riconducibile alla cosiddetta responsabilità dell’ordine e della sicurezza pubblica incardinato negli organi periferici dello Stato, proiezione diretta del Ministero degli Interni, ed in qualche, ristretta, misura legiferati nei numerosi decreti sicurezza degli ultimi anni che hanno visto maggior ruolo del Sindaco nell’unico organismo titolato a trattare le menzionate due problematiche a livello provinciale ovvero il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con sede di svolgimento in Prefettura.
Pare evidente che non è un problema di coordinamento e di svolgimento di compiti siano essi diretti od ausiliari da parte degli agenti di polizia locale se pur derivanti da atti amministrativi quali circolari governative o Dpcm (molto meno dottrina e giurisprudenza); ma è un problema di norme primarie da rifare o rivedere nell’ottica migliorativa e di favore dello status di agente di polizia locale non potendo, allo stato, frazionare quel vincolo giuridico indissolubile che lega ogni polizia locale al proprio Comune di appartenenza ritenendo inopportune e fuori luogo quelle letture normative analogiche o semplicistiche utilizzati la cosiddetta consuetudine amministrativa che non riguardano ne possono riguardare semplificando i contenuti, le problematiche giuridiche, tecniche ed operative a cui si fa cenno allorquando si immaginano parificazioni tra le forze di polizia nazionali e quelle locali senza tralasciare, infine, considerazioni storiche ed identitarie delle seconde incardinate nel singolo comune di appartenenza.
D’altro canto è uno dei servizi insopprimibili dell’ente locale – quello della polizia locale -dotato di significativa autonomia specie nei rapporti con la Autorità Giudiziaria fermo restando il rapporto funzionale col Sindaco.
L’augurio attualissimo è quello di rimarcare genesi e caratteristiche della polizia locale evitando spinte eccessive in avanti che ne possano intaccare genesi e storia a meno che non si voglia fare, di esse, una “costola” di una forza di polizia nazionale con ben altre tradizioni ed impostazioni ministeriali salutando e “svuotando” la tradizione urbana di una polizia, quella locale, che può avere nella Regione il riferimento migliorativo e nei Comuni il punto di riferimento con la responsabilità politica diretta del Sindaco come peraltro normato.
Il gioco, normativo e legislativo, quindi va passato di mano quanto prima al fine di porre confini certi anche operativi per il tramite di atti legislativi primari proprio in considerazione dell’ impianto legislativo costituzionale oggi vigente nei rapporti tra Stato ed Enti Locali questi ultimi, si ribadisce, dotati di propria autonomia inderogabile.
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