25 Novembre 2021
scritto da Redazione
In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, riceviamo e pubblichiamo un interessante contributo a firma dell’Avvocato penalista Jacopo Antonio Ahmad (nella foto), del Foro di Brindisi.
“A circa due anni dall’entrata in vigore della legge denominata “Codice Rosso” (Legge n. 69 del 2019) ed in occasione del ricorrere della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” (25 novembre), istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, si reputa opportuno compendiare quali siano – ad oggi- le tutele apprestate dalla legislazione penale nazionale in materia di violenza domestica e di genere.
Con la novella normativa denominata “Codice Rosso” (terminologia mutuata dal linguaggio sanitario, indicativa della finalità “acceleratoria” della nuova disciplina), si è inteso operare una vigorosa inversione di rotta, rispetto alle lungaggini del passato, in merito all’avvio dei procedimenti penali riguardanti specifici reati commessi in danno di “fasce deboli” (in particolare donne e/o minori), alcuni dei quali di nuova introduzione: il riferimento è ai già esistenti reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, lesioni personali e atti persecutori (c.d.“ stalking”), ed ai nuovi reati di deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. “revenge porn”), etc.
La novella ha disposto che, ove venga acquisita una notizia di reato relativa a tali illeciti (ciò che ordinariamente avviene a seguito della presentazione di una denuncia, querela o istanza), la polizia giudiziaria ne riferisca immediatamente al Pubblico Ministero, il quale dovrà, a sua volta, entro 3 giorni , assumere informazioni dalla persona offesa (e, se diversa, anche da colei che abbia presentato la denuncia, querela o istanza). Pertanto, al fine di rafforzare la tutela della persona offesa dal reato, l’Autorità Giudiziaria dovrà ora, in ragione della novella, essere immediatamente informata dell’illecito, affinché proceda con estrema celerità all’ascolto diretto della “fonte” della notizia (che nella maggior parte dei casi è costituita proprio dalla persona offesa): ciò ad eccezione di residuali ipotesi nelle quali tale “modus procedendi” possa risultare controproducente a causa del coinvolgimento di minori o perchè idoneo a minare la segretezza delle indagini. Il medesimo fine di promuovere massima speditezza nella procedura è perseguito tramite la previsione secondo cui la polizia giudiziaria dovrà effettuare senza ritardo l’attività investigativa ad essa delegata dal Pubblico Ministero, a cui dovrà, poi, con altrettanta celerità, consegnare la relativa documentazione.
Il “Codice Rosso” ha, inoltre, previsto vari inasprimenti di pena con riferimento ai reati in danno di “fasce deboli” ed ha, altresì, imposto specifici obblighi di formazione in capo al personale delle forze dell’ordine assegnato alla prevenzione ed al perseguimento di tali illeciti. Ha, quindi, ampliato gli obblighi informativi in favore della persona offesa -rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente- in merito a diversi accadimenti di rilevanza processuale-penalistica.
Quanto mai opportuna, poi, risulta l’introduzione di un obbligo in capo al giudice penale di trasmettere a quello civile (davanti al quale pendano eventuali giudizi in materia di separazione personale dei coniugi, figli minori o responsabilità genitoriale), una serie di atti, tra cui sono annoverati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’ordinanza applicativa (o disponente la revoca o sostituzione) di una misura cautelare personale, il provvedimento di archiviazione, le
Con la novella normativa denominata “Codice Rosso” (terminologia mutuata dal linguaggio sanitario, indicativa della finalità “acceleratoria” della nuova disciplina), si è inteso operare una vigorosa inversione di rotta, rispetto alle lungaggini del passato, in merito all’avvio dei procedimenti penali riguardanti specifici reati commessi in danno di “fasce deboli” (in particolare donne e/o minori), alcuni dei quali di nuova introduzione: il riferimento è ai già esistenti reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, lesioni personali e atti persecutori (c.d.“ stalking”), ed ai nuovi reati di deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. “revenge porn”), etc.
La novella ha disposto che, ove venga acquisita una notizia di reato relativa a tali illeciti (ciò che ordinariamente avviene a seguito della presentazione di una denuncia, querela o istanza), la polizia giudiziaria ne riferisca immediatamente al Pubblico Ministero, il quale dovrà, a sua volta, entro 3 giorni , assumere informazioni dalla persona offesa (e, se diversa, anche da colei che abbia presentato la denuncia, querela o istanza). Pertanto, al fine di rafforzare la tutela della persona offesa dal reato, l’Autorità Giudiziaria dovrà ora, in ragione della novella, essere immediatamente informata dell’illecito, affinché proceda con estrema celerità all’ascolto diretto della “fonte” della notizia (che nella maggior parte dei casi è costituita proprio dalla persona offesa): ciò ad eccezione di residuali ipotesi nelle quali tale “modus procedendi” possa risultare controproducente a causa del coinvolgimento di minori o perchè idoneo a minare la segretezza delle indagini. Il medesimo fine di promuovere massima speditezza nella procedura è perseguito tramite la previsione secondo cui la polizia giudiziaria dovrà effettuare senza ritardo l’attività investigativa ad essa delegata dal Pubblico Ministero, a cui dovrà, poi, con altrettanta celerità, consegnare la relativa documentazione.
Il “Codice Rosso” ha, inoltre, previsto vari inasprimenti di pena con riferimento ai reati in danno di “fasce deboli” ed ha, altresì, imposto specifici obblighi di formazione in capo al personale delle forze dell’ordine assegnato alla prevenzione ed al perseguimento di tali illeciti. Ha, quindi, ampliato gli obblighi informativi in favore della persona offesa -rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente- in merito a diversi accadimenti di rilevanza processuale-penalistica.
Quanto mai opportuna, poi, risulta l’introduzione di un obbligo in capo al giudice penale di trasmettere a quello civile (davanti al quale pendano eventuali giudizi in materia di separazione personale dei coniugi, figli minori o responsabilità genitoriale), una serie di atti, tra cui sono annoverati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’ordinanza applicativa (o disponente la revoca o sostituzione) di una misura cautelare personale, il provvedimento di archiviazione, le
sentenze penali (di condanna o proscioglimento), i provvedimenti che dispongono la scarcerazione o la cessazione di misure di sicurezza detentive, etc.
Il “Codice Rosso” ha inciso anche sulla posizione dell’indagato/imputato, prevedendo che, in caso di sua condanna, l’eventuale concessione della sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero psicologico e prevedendo, altresì, che la sottoposizione a trattamenti psicologici con finalità di recupero e sostegno possa essere valutata ai fini della concessione di specifici benefici di legge. La disciplina normativa di nuovo conio mira, all’evidenza, ad incoraggiare la proposizione di denunce da parte delle vittime di violenze domestiche e di genere, accordando ad esse una corsia preferenziale all’interno degli uffici delle Procure, anche al fine di favorire l’adozione immediata (ove necessario) di misure cautelari personali, idonee ad approntare effettiva tutela alla persona offesa.
Tanto premesso, la poca “anzianità” della nuova disciplina (il cui cammino, peraltro, si è per buona parte incrociato con l’emergenza pandemica da Covid-19, che ne ha falsato i risultati) non consente, ad oggi, di sciogliere positivamente o negativamente il quesito relativo al conseguito (o meno) obiettivo prefissato dal Legislatore, volto ad accordare alle persone offese una tutela più celere e solida, inducendole a denunciare, al fine di promuovere -nel lungo termine- una riduzione di tali crimini. Sebbene l’attuale dato statistico paia, invero, deporre in senso negativo, segnalandosi un incremento dei procedimenti penali pendenti per violenze domestiche e di genere, occorrerà verificare -nel tempo- se esso sia effettivamente sintomatico di una crescita nel numero di detti reati o se indichi, piuttosto, un incremento delle relative denunce, ciò che significherebbe che l’obiettivo perseguito sia stato almeno in parte raggiunto: ciò in attesa di una futura e significativa diminuzione degli illeciti in esame, che non potrà, tuttavia, registrarsi ove l’azione del legislatore non sia
Il “Codice Rosso” ha inciso anche sulla posizione dell’indagato/imputato, prevedendo che, in caso di sua condanna, l’eventuale concessione della sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero psicologico e prevedendo, altresì, che la sottoposizione a trattamenti psicologici con finalità di recupero e sostegno possa essere valutata ai fini della concessione di specifici benefici di legge. La disciplina normativa di nuovo conio mira, all’evidenza, ad incoraggiare la proposizione di denunce da parte delle vittime di violenze domestiche e di genere, accordando ad esse una corsia preferenziale all’interno degli uffici delle Procure, anche al fine di favorire l’adozione immediata (ove necessario) di misure cautelari personali, idonee ad approntare effettiva tutela alla persona offesa.
Tanto premesso, la poca “anzianità” della nuova disciplina (il cui cammino, peraltro, si è per buona parte incrociato con l’emergenza pandemica da Covid-19, che ne ha falsato i risultati) non consente, ad oggi, di sciogliere positivamente o negativamente il quesito relativo al conseguito (o meno) obiettivo prefissato dal Legislatore, volto ad accordare alle persone offese una tutela più celere e solida, inducendole a denunciare, al fine di promuovere -nel lungo termine- una riduzione di tali crimini. Sebbene l’attuale dato statistico paia, invero, deporre in senso negativo, segnalandosi un incremento dei procedimenti penali pendenti per violenze domestiche e di genere, occorrerà verificare -nel tempo- se esso sia effettivamente sintomatico di una crescita nel numero di detti reati o se indichi, piuttosto, un incremento delle relative denunce, ciò che significherebbe che l’obiettivo perseguito sia stato almeno in parte raggiunto: ciò in attesa di una futura e significativa diminuzione degli illeciti in esame, che non potrà, tuttavia, registrarsi ove l’azione del legislatore non sia
accompagnata da coevi profondi mutamenti di carattere sociale e culturale”.
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