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Vaccinazioni-Green Pass: Obbligo o Diritto

(di Carmelo Molfetta*) “Quando subiremo qualsiasi provvedimento o norma senza chiederne la ragione e senza considerarne le possibili conseguenze, la democrazia si ridurrà alla più vuota delle forme, a un fantasma ideale”. (Cacciari)
Se questo è il tema torna utile l’aforisma attribuito a Voltaire, ma sul punto vi sono molti dubbi sulla stessa paternità, secondo il quale “non condivido quello che pensi e quello che dici, ma darei la mia vita per consentirti di manifestare liberamente il tuo pensiero”.
Per discutere dunque di un tema così delicato la prima regola è quella di evitare anatemi, o appellazioni offensive nei confronti di chi ha una diversa opinione dalla propria, rifuggire da posizioni ideologiche e discutere, se possibile, con cognizione di causa.
In ogni caso l’affermazione del Prof. Cacciari, merita la giusta considerazione sia per l’autorevolezza del personaggio che per la questione di fondo che egli pone. Il tema della obbligatorietà delle vaccinazioni e problemi connessi, non è nuovo e risulta a lungo autorevolissimamente dibattuto.
La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte a risolvere il conflitto tra il diritto alla salute dal punto di vista dell’individuo quando questo collide con quello collettivo entrambi di rango costituzionale. Individuò quello come diritto fondamentale individuale e soggettivo e, l’altro, sociale e collettivo avendo inteso, la salute, anche come interesse della collettività. A volte queste due condizioni vanno in conflitto tra di loro, potendo accadere che “..il
perseguimento dell’interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie – nella fattispecie si discuteva di quella antipolio che debellò la poliomielite – pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando, tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essa devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile”.
E’ noto che ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, secondo comma, tali trattamenti, sottoposti a riserva di legge, sono del tutto leciti, ed è altresì vero che il diritto alla salute della collettività, da solo possa “giustificare la compressione di quello individuale…salvo quando possano derivare conseguenze dannose per il diritto individuale alla salute…” prevedendo in tal caso “un indennizzo di natura equitativa” in applicazione delle cosiddette “scelte tragiche del diritto”.
In conclusione la società ha il dovere di aiutare chiunque si trovasse in difficoltà a causa di un obbligo derivante dalla legge, ma, allo stesso tempo è gravata dall’obbligo di “ripagare il sacrificio che taluno si trova a subire per un beneficio atteso dall’intera comunità”. Tutta la strategia posta in essere per fronteggiare il COVID 19, per contrastare la
diffusione del quale la vaccinazione non è obbligatoria, è stata concepita e fondata sul principio di solidarietà “politica, economica e sociale “ex art. 2 Cost. quale “base della convivenza sociale normativamente prefigurata dalla Costituzione”.
Se così è, e la Corte Costituzionale così ha detto, il principio ispiratore della solidarietà ci vincola verso un complesso di doveri nei confronti degli altri consociati. Dunque la solidarietà assurge a elemento non solo contrattuale ma come palese e consapevole adesione a un progetto politico che tende al benessere collettivo partendo
dal benessere personale. La diversa opzione della idea di contrapposizione tra gli stessi diritti, alla salute del singolo
versus quello della collettività, introdurrebbe una lettura antagonista, ormai ben superata dalla acquisizione del concetto di solidarietà che guarda al benessere dei propri cittadini, tutti i cittadini, come elemento costitutivo dello stato moderno. Pur restando ben vigili perché nel rapporto tra libertà (di ognuno di noi) e sicurezza (della collettività),ogni cessione benché minima alla sicurezza corrisponde alla altrettanto minima rinuncia ad un pezzo di libertà. In ultima analisi rimane sempre la scelta tra egoismo e solidarietà. Per gli approfondimenti: 

Corte Cost. 118/96; 307/90; 75/92; 131/2020. 

*avvocato – giornalista pubblicista

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